LINEA VITA E FOTOVOLTAICO, QUANDO L’APPLICAZIONE DI UNA LEGGE DIVENTA CAOS

linea vita

Uno dei luoghi comuni della legislazione italiana è che è quasi sempre redatta tecnicamente con i piedi. Questo da origine sempre a contenzioni infiniti e dubbi di natura interpretativa, tali per cui vale la regola “fatta la legge, trovato l’inganno”. Esiste però almeno un’eccezione: il decreto della regione Veneto n. 2774 del 22/09/2009 ampliato con il decreto n.97 del 31/01/2012, applicazione dell’art. 79bis della legge regionale 61/85 “misure preventive per la sicurezza delle manutenzioni in quota”.

Come è intuibile, questa legge norma l’obbligatorietà della messa in sicurezza permanente di un tetto a seguito di interventi di varia natura, tra cui la presenza di pannelli solari, termici o fotovoltaici; essa parte dal presupposto che la presenza di tali impianti implica la necessità di successive manutenzioni, se non altro legate al fattore pulizia, che quindi possono essere effettuate meglio ed in condizioni di sicurezza in presenza proprio dei dispositivi preposti di cui sopra.

Il problema tuttavia non sorge sull’effettiva utilità di accompagnare l’installazione di un impianto a pannelli solari con una linea vita di sicurezza, della quale io stesso sono assolutamente e perfettamente in sintonia, quanto piuttosto sulla sua effettiva obbligatorietà da un punto di vista autorizzativo.

E il paradosso iniziale sta tutto qui: nonostante la legge sia cristallina, ogni comune del territorio la applica a modo suo. Non c’è speranza, non se ne va fuori, in questo paese le cattive abitudini sono talmente radicate che estirparle è impossibile.

Ma cosa dice questa legge, nello specifico? Ho rilevato tre cose sostanziali:

1) Si applica per “…interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal 31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22, comma 3, DPR 380/01)”.

2) Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo (art.6, commi 1,2,3,4 del DPR 380/2001).

3) L’entrata in vigore dell’art. 79 bis su tutto il territorio regionale è indipendente dall’adeguamento del regolamento edilizio cui ciascun Comune deve provvedere ai sensi del comma 4 dello stesso.

Siccome gli impianti a pannelli solari, in particolare gli impianti fotovoltaici complanari alla superficie del tetto e che rientrano all’interno della sagoma di falda, sono considerati manutenzione ordinaria, come ben indicato nel Dlgs 115/08 art. 11 comma 3, e rientrano nella fattispecie all’interno delle attività di edilizia libera da eseguirsi quindi senza alcun titolo abilitativo, NON rientrano nel campo di applicazione del decreto regionale, quindi per essi le amministrazioni pubbliche non possono imporre la presenza della linea vita; salvo ovviamente casi particolari e con le dovute eccezioni, per esempio nei centri storici o dove l’amministrazione per valide ragioni richiede titoli diversi.

Una cosa così semplice secondo voi come l’hanno presa i tecnici dei comuni nel territorio regionale? Si dividono in tre categorie (almeno in base alla mia esperienza, chi ne ha altre è ben accetto):

1) Chi si è adeguato e correttamente chiede il minimo indispensabile per la legge. Due fogli di carta.

2) Chi chiede i due fogli di prima + il progetto della linea vita + documentazione fotografica + dichiarazioni varie. Domanda: che senso ha presentare un progetto se l’esecuzione non è obbligatoria? Domanda 2: se non è necessario, perché imporre alla gente carte utili solo a riempire gli archivi?

3) Chi si ostina a testa bassa come un mulo a imporre la presenza della linea vita, senza motivo. Incredibile.

Riassumo: volete installarvi un impianto fotovoltaico? Mettere in sicurezza il tetto è una cosa utile per molti motivi, e la dovrebbero fare tutti.

E’ obbligatoria? Solo in certi casi, quando l’intervento è accompagnato da lavori di ristrutturazione più importanti che obbligano la presentazione al comune di titoli autorizzativi specifici (SCIA, DIA e Permesso di costruire). In tutti gli altri casi, NO.

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